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Sez. 5, Sentenza n. 12871 del 22/10/2001 (Rv. 552784 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Regime fiscale agevolato - Enti religiosi - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552784-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la riconducibilità di una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 598, deve essere riscontrata sulla base degli elementi ritraibili non solo dallo statuto - sicuramente suscettibile di fornire emergenze presuntiva al riguardo - , ma anche dalla esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici e dalla comune considerazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)