Sez. 5, Sentenza n. 12871 del 22/10/2001 (Rv. 552784 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Regime fiscale agevolato - Enti religiosi - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la riconducibilità di una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 598, deve essere riscontrata sulla base degli elementi ritraibili non solo dallo statuto - sicuramente suscettibile di fornire emergenze presuntiva al riguardo - , ma anche dalla esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici e dalla comune considerazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)