Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 21/02/2005 (Rv. 582343 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | Riduzione alla metà dell'IRPEG ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Enti di beneficenza e di istruzione ed equiparati - Ente estero - Attività svolta in Italia - Accertamento - Insufficienza - Attività svolta dal soggetto nel suo complesso - Necessità - Fondamento - Verifica - Strumenti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI
Ai fini del riconoscimento ad un ente estero del beneficio della riduzione alla metà dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, deve aversi riguardo non alla sola attività dispiegata in Italia dal soggetto per il tramite della propria stabile organizzazione, ma dell'attività svolta dall'ente nella sua interezza, atteso che l'art. 112 del t.u.i.r. si limita a prevedere, quale criterio d'imputazione al soggetto non residente ai fini della determinazione del reddito imponibile, la tassazione dei soli redditi prodotti in Italia, e nessun ulteriore argomento testuale o sistematico conduce a ritenere che la qualificazione di un soggetto non residente - ai fini dell'agevolazione in parola - possa fondarsi esclusivamente sull'attività svolta in Italia (nella specie, attraverso una stabile organizzazione). L'applicazione del beneficio di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 presuppone infatti in linea generale, in relazione a quanto disposto in tema di soggetti passivi IRPEG dall'art. 87 del t.u.i.r., non il mero esame delle finalità statutarie dell'ente, ma la verifica che l'attività in concreto esercitata non abbia carattere commerciale prevalente, e che l'attività commerciale esercitata dall'ente sia, comunque, in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini istituzionali di natura non commerciale. L'accertamento della natura dell'attività complessiva dispiegata dall'ente, del resto, se può rivelarsi in ipotesi siffatte non agevole, non costituisce nondimeno un ostacolo giuridico, ma una mera difficoltà pratica, per superare la quale è sempre possibile ricorrere, nel rispetto delle regole sull'onere della prova e facendo uso dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, agli strumenti di cooperazione internazionale esistenti in materia tributaria (nel caso in esame, relativo ad un ente svizzero, la S.C. ha avuto cura di ricordare come la convenzione italo-elvetica del 9 marzo 1976, ratificata e resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1978, n. 943, preveda diverse forme di cooperazione e di scambio di informazioni fra gli Stati firmatari per evitare doppie imposizioni).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)