diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1027 del 06/04/1972 (Rv. 357375 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PRONUNCIATA DALL'AGO CON IMPLICITO RIFERIMENTO ALLA LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DERIVANTE DALL'ATTO - EQUIVALENZA ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357375-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PRONUNCIATA DALL'AGO CON IMPLICITO RIFERIMENTO ALLA LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DERIVANTE DALL'ATTO - EQUIVALENZA ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*

La dichiarazione di illegittimita dell'atto della pubblica amministrazione pronunciata dal giudice ordinario con implicito riferimento all'oggetto dedotto in giudizio, cioe alla lesione del diritto soggettivo derivante da quell'atto, equivale alla dichiarazione che l'atto viene disapplicato perche non conforme alle leggi, e non importa, quindi, violazione del disposto dell'art 5 della legge sul contenzioso amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)