Sez. U, Sentenza n. 1028 del 06/04/1972 (Rv. 357377 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PRONUNCIATA DALL'AGO CON RIFERIMENTO ALLA LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DERIVANTE DALL'ATTO - EQUIVALENZA ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PRONUNCIATA DALL'AGO CON RIFERIMENTO ALLA LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DERIVANTE DALL'ATTO - EQUIVALENZA ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO - LEGITTIMITA.*
Oggetto della domanda proponibile davanti al giudice ordinario non e l'accertamento della illegittimita dell'atto amministrativo, ma e la tutela del diritto che si pretende leso da quell'atto; di conseguenza, il giudice ordinario puo e deve decidere se quell'atto e conforme a legge incidenter tantum, ai fini limitati della detta tutela. Da tale premessa non discende, peraltro, che il giudice non possa dichiarare di aver accertato l'illegittimita dell'atto, bensi che il suo accertamento - che e tenuto a compiere e che, compiuto, deve pur rendere manifesto - spiega i suoi effetti solo in relazione al caso deciso. Vale a dire che la dichiarazione dell'illegittimita dell'atto della pubblica amministrazione, pronunziata con riferimento all'oggetto dedotto in giudizio, equivale alla dichiarazione che l'atto viene considerato tamquam non esset e cioe disapplicato perche non conforme alle leggi, giusta il disposto dell'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e. (nella specie il contribuente deduceva la lesione del suo diritto soggettivo ad essere gravato di imposta nei limiti stabiliti dalla legge, sostenendo l'illegittimita dell'accertamento dei maggiori redditi da lui prodotti nell'anno 1958, in quanto la dichiarazione degli stessi effettuata nel 1959, non poteva essere rettificata per il disposto degli artt 277, 281 del tu 29 gennaio 1958 n 645). (Conf 1027'72, mass n 357375).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)