Sez. 1, Sentenza n. 600 del 31/01/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200494 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Inoppugnabilità del provvedimento di diniego della proroga delle indagini preliminari - Lesione degli artt. 3 e 112 Cost. - Esclusione.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, 553 e 127 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono il ricorso in sede di legittimità contro il provvedimento del G.I.P. che neghi la richiesta di proroga delle indagini preliminari del P.M. in quanto tale questione postula il principio per cui qualsiasi provvedimento del giudice che coinvolga un interesse primario è ricorribile per cassazione, principio estraneo al sistema costituzionale che limita l'esperibilità del ricorso in cassazione alle sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale, così evidenziando implicitamente che il legislatore ordinario - al di là di queste due ipotesi - può ritenere garantito in modo adeguato qualsiasi interesse che formi oggetto di un provvedimento giurisdizionale di merito, anche in assenza della possibilità di intervento della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)