Sez. 1, Ordinanza n. 1330 del 08/04/1970 Cc. (dep. 31/10/1970) Rv. 115585 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - LESIONE CONCRETA DEL PATRIMONIO - NECESSITA - MERA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEL BENE - TENTATIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - LESIONE CONCRETA DEL PATRIMONIO - NECESSITA - MERA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEL BENE - TENTATIVO.*
Il momento consumativo della truffa coincide con quello in cui avviene la circolazione economica (non semplicemente quella giuridica) del bene, in particolare quando si verifica una lesione concreta ed effettiva del patrimonio del soggetto passivo. Ne deriva che tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo pone a disposizione il bene, ma questo non ancora perviene nella materiale disponibilita del soggetto attivo, costituiscono Atti intermedi dell'iter criminis, che possono dar luogo soltanto alla figura del tentativo. (Conf 111418, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)