Sez. U, Sentenza n. 2 del 22/03/1969 Ud. (dep. 26/05/1969) Rv. 111418 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO EFFETTIVO DEL BENE - SEMPLICI ATTI DI DISPOSIZIONE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO EFFETTIVO DEL BENE - SEMPLICI ATTI DI DISPOSIZIONE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
L'evento del reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire i due aspetti di un'unica realta. Ne deriva che la truffa e un reato di danno che si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene idoneo ad una valutazione patrimoniale e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. Ove, invece, questi ponga solo a disposizione il bene senza che esso pervenga ancora nella materiale disponibilita dell'agente, si realizzano Atti intermedi dell'iter criminoso, che possono dar luogo soltanto a tentativo. (nella specie, ai fini della prescrizione, si e ravvisata truffa consumata non nel semplice fatto di essersi procurata indebitamente una pensione vitalizia, ma nella riscossione della prima rata). (Conf.109079, anno 1968, ed ivi citatè contra 105257, anno 1967)*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)