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Sez. 2, Sentenza n. 28649 del 23/12/2011 (Rv. 620630 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Detenzione di esemplari selvatici protetti - Autorizzazione prefettizia - Necessità - Inosservanza dei limiti spaziali o delle prescrizioni modali del provvedimento autorizzativo - Conseguenze - Violazione della legge n. 150 del 1992 - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620630-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative, integra la violazione dell'art. 6, comma terzo, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non soltanto la mancata richiesta dell'autorizzazione a detenere un esemplare vivo di mammifero o rettile di specie selvatica o proveniente da riproduzione in cattività, ma anche l'inosservanza dei limiti spaziali o delle prescrizioni modali del provvedimento autorizzativo già rilasciato dalla competente prefettura. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto l'opposizione proposta, in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni per la detenzione di un esemplare di puma, di cui era stato autorizzato il possesso presso il domicilio del contravventore, ma non il trasporto al di fuori del luogo di custodia).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)