Sez. 1, Sentenza n. 19785 del 14/09/2006 (Rv. 592128 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Violazioni della legge n. 150 del 1992 - Detenzione di esemplari selvatici protetti - Obbligo di denuncia nei termini di legge - Soggetto destinatario - Detentore.
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI
L'obbligo di denunciare il possesso di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (nella specie, un caimano detenuto all'interno di un bar), imposto dall'art. 6, comma terzo, della legge n. 150 del 1992, grava non sul proprietario dell'animale ma sul detentore di esso a qualsiasi titolo. .
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 5, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)