Sez. 2, Sentenza n. 2565 del 12/07/1969 (Rv. 342153 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - CON GIUDICE DI SEZIONE DIVERSA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - CON GIUDICE DI SEZIONE DIVERSA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza dell'art. 79 disp. Att. Cod.proc.civ. che, in relazione all'art. 174 del codice di rito (sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio) prescrive che la designazione del nuovo istruttore debba cadere su altro giudice della stessa Sezione, costituisce un'irregolarita di carattere meramente interno che, attenendo alle modalita di ripartizione delle cause nell'ambito del medesimo organo giudiziario competente a decidere la controversia e precostituito dall'ordinamento, non inficia la legittimita della Costituzione del giudice e non e, quindi, causa di nullita della sentenza. (nella specie, a seguito dell'astensione del Presidente-istruttore di una Sezione composta da soli tre magistrati, il capo dell'ufficio aveva sostituito il magistrato astenutosi con altro di diversa Sezione, trasferendo, quindi, il processo ad altra Sezione).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)