Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 18/12/1979 (Rv. 403323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - NOMINA DI UN ALTRO GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - NOMINA DI UN ALTRO GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
La nomina di un altro giudice, in sostituzione di quello non piu officiante nella Sezione, costituisce espressione del potere interno di assegnazione e distribuzione del lavoro da parte del dirigente e non e censurabile in Sede di legittimita. (nella specie, alla stregua di tale principio, e stata esclusa la necessita di richiedere un preventivo provvedimento di sostituzione del giudice innanzi al quale doveva effettuarsi la riassunzione e non piu in servizio presso l'ufficio giudiziario ove il giudizio si era incardinato prima della cancellazione della causa dal ruolo). (V 1037/76, mass n 379702; (V 2460/74, mass n 370871; (V 3681/71, mass n 355443; (V 2565/69, mass n 342153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)