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Sez. 1, Sentenza n. 566 del 14/02/1975 (Rv. 373871 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373871-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La relativita e la variabilita insite nel tempo occorrente allo svolgimento di un'attivita, specie quando questa sia complessa (come nel caso del tempo occorrente per provvedere all'Estinzione delle passivita gravanti su un immobile) sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo. Costituisce compito riservato al giudice del merito accertare se il termine pattuito dalle parti abbia, o meno, carattere essenziale, e il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf 1785/72, mass n 358759; V 614/73, mass n 362707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)