Sez. 3, Sentenza n. 1785 del 09/06/1972 (Rv. 358759 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - NOZIONE.*
La relativita e la variabilita insite nel concetto di tempo occorrente allo svolgimento di un'attivita, specie quando questa sia complessa (nella specie trattavasi del tempo occorrente per provvedere 'immediatamentè all'Estinzione delle passivita gravanti su un immobile), sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo. (V 966'66, mass n 321924; 1685'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)