Sez. 5, Sentenza n. 1201 del 26/11/1971 Ud. (dep. 01/03/1972) Rv. 120313 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NECESSITA DI REVOCA ESPRESSA - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE IN APPELLO ED OMESSA REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL DIFENSORE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NECESSITA DI REVOCA ESPRESSA - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE IN APPELLO ED OMESSA REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL DIFENSORE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
L'elezione di domicilio, fatta ai sensi dell'art 171 cod proc pen non viene meno per la semplice sostituzione del difensore, a norma dell'art 134 cod proc pen. pertanto, deve essere considerato ritualmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado nel domicilio che l'appellante ha precedentemente eletto presso lo studio del proprio difensore(anziche presso il nuovo difensore, sostituito in data successiva), quando non sia intervenuta un'espressa revoca della precedente elezione di domicilio. (Conf 114013, 114503, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)