Sez. 5, Sentenza n. 1958 del 12/12/1969 Ud. (dep. 18/02/1970) Rv. 114013 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - DOMICILIO ELETTO -ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - DOMICILIO ELETTO -ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI.*
L'elezione di domicilio presso un avvocato non e subordinata alla permanenza della qualita di difensore nel domiciliatario, e fino a quando l'imputato non faccia pervenire all'ufficio giudiziario competente una formale comunicazione di cambiamento dell'elezione domiciliare a termini dell'art 171 comma terzo cod proc pen, restano valide le notificazioni eseguite presso il precedente difensore nella sua qualita di domiciliatario. (Conf 113011, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)