Sez. 3, Sentenza n. 113 del 08/01/1999 (Rv. 522091 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno conseguito alla mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento da illecito aquiliano - Liquidazione - Necessità di domanda "ad boe" - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
La generica domanda di risarcimento del danno causato da illecito aquiliano deve ritenersi comprensiva sia del valore equivalente del bene perduto, sia del danno causato dalla mancata disponibilità del bene perduto o del suo equivalente monetario, per il periodo di tempo che va dalla data dell'illecito alla data della sentenza. Questa seconda componente del danno aquiliano (lucro cessante) può quindi essere liquidata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una domanda "ad hoc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)