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Sez. 3, Sentenza n. 4010 del 23/02/2006 (Rv. 587397 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danni da fatto illecito (nella specie conseguenti a sinistro derivante dalla circolazione di veicoli) - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento dell'importo riconducibile alla svalutazione monetaria, maturato dopo la sentenza di primo grado, anche d'ufficio in grado di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587397-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) costituisce debito di valore e la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno, all'epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice di appello anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)