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Sez. 1, Sentenza n. 1876 del 10/06/1980 Cc. (dep. 24/06/1980) Rv. 145726 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO AI DIFENSORI - E DOVUTO SOLO PER LA FASE INIZIALE.*
Stato
decisa il 1980-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145726-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO AI DIFENSORI - E DOVUTO SOLO PER LA FASE INIZIALE.*

Per il combinato disposto degli artt 304 ter e 316 cod proc pen e dovuto ai difensori soltanto l'avviso relativo alla data fissata per la fase iniziale della perizia (conferimento dell'incarico, giuramento, formulazione dei quesiti) e non anche l'avviso per le operazioni peritali che si rendano successivamente necessarie; il primo avviso, infatti, e sufficiente a soddisfare i diritti di difesa consentendo al difensore di sollevare eccezioni, di avanzare richieste, di proporre osservazioni sui quesiti e, infine, di assumere presso il perito tutte le notizie riguardanti il succedersi delle operazioni al fine di seguire con la necessaria diligenza ed eventualmente mediante l'opera di consulenti tecnici - ai quali, comunque, nessun avviso e dovuto - lo svolgimento dell'attivita peritale in ordine all'acquisizione dei dati ed alla loro elaborazione scientifica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)