Sez. 4, Sentenza n. 7660 del 02/06/1983 Ud. (dep. 29/09/1983) Rv. 160310 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO AI DIFENSORI - FASE INIZIALE - NECESSITÀ - PROSECUZIONE - ESCLUSIONE DI AVVISO.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO AI DIFENSORI - FASE INIZIALE - NECESSITÀ - PROSECUZIONE - ESCLUSIONE DI AVVISO.*
Una volta compiuto l'adempimento previsto dall'art. 304 ter cod. proc. pen., con l'avviso al pubblico ministero e ai difensori del giorno, ora e luogo fissato per la perizia, non è dovuto alcun ulteriore avviso per la prosecuzione delle operazioni peritali e per tutte le varie e specifiche operazioni che vengono eseguite, elaborate e trasfuse poi nella relazione. (Conf mass n 146968; (Conf mass n 145791; (Conf mass n 145726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)