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Sez. 3, Sentenza n. 1515 del 14/07/1965 (Rv. 312889 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNAZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1965-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312889-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNAZIONE ORDINARIA.*

Posto che il regolamento di Competenza ha per unica finalita la Determinazione, da parte della Corte di Cassazione, del giudice competente a decidere la controversia, sulla quale sia stata sollevata dalle parti, o prospettata d'ufficio, una questione di Competenza, affinche tale controversia prosegua davanti al giudice competente (art 49 capoverso cpc) e sia da questo decisa, ne consegue che la persistenza di essa e la correlativa necessita di farla decidere dal giudice competente costituiscono la ragione di essere dell'istanza per il regolamento ed il presupposto dell'interesse a proporla, in Mancanza del quale essa risulta inammissibile. Pertanto, qualora la controversia originariamente insorta tra le parti piu non sussista al tempo dell'impugnazione, perche, davanti allo stesso giudice adito, le parti medesime vi abbiano posto termine ed abbiano chiesto ed ottenuto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rinunciando cosi ad ogni decisione di merito, non e configurabile la necessita di stabilire quale giudice sarebbe stato competente ad accogliere o respingere la domanda. Ne diversamente puo essere ritenuto nel caso in cui il giudice adito, pur limitandosi a dichiarare, sulla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere, abbia, tuttavia, ritenuto di risolvere la questione sulla propria Competenza (nel caso, per materia), all'unico fine del regolamento delle spese del giudizio, potendo, in tal caso la parte che si senta pregiudicata per la condanna nelle spese, avvalersi soltanto dell'impugnazione ordinaria, proponibile contro quel capo di sentenza, e non gia del ricorso per regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)