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Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 11/09/1990 (Rv. 469265 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI EX ARTT. 42 E 43 COD. PROC. CIV. - SENTENZA CHE DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E DECIDE SULLE SPESE - NON IMPUGNABILITÀ - PRONUNCIA INCIDENTALE SU QUESTIONI ATTINENTI ALLA COMPETENZA - IRRILEVANZA - CONDANNA ALLE SPESE - APPELLO - PROPONIBILITÀ ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1990-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469265-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI EX ARTT. 42 E 43 COD. PROC. CIV. - SENTENZA CHE DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E DECIDE SULLE SPESE - NON IMPUGNABILITÀ - PRONUNCIA INCIDENTALE SU QUESTIONI ATTINENTI ALLA COMPETENZA - IRRILEVANZA - CONDANNA ALLE SPESE - APPELLO - PROPONIBILITÀ ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA.*

Per gli effetti di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. deve ritenersi che decida nel merito la sentenza che, dichiarata cessata la materia del contendere, pronunci sulle spese, anche se incidentalmente risolva questioni attinenti alla Competenza del giudice a conoscere della originaria domanda; pertanto, contro detta sentenza, la parte, non sussistendo un suo interesse ad impugnare siffatta pronuncia con regolamento di Competenza, può dolersi unicamente della sua condanna alle spese, ancorché censurando l'erronea soluzione data alla questione di Competenza, e a tal fine può proporre soltanto l'appello. (V 1377/73, mass n 364025; (V 1710/71, mass n 352171; (V 1567/69, mass n 340458; (V 1515/65, mass n 312889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)