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Sez. U, Sentenza n. 2851 del 19/07/1976 (Rv. 381600 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AUSILIARI - COGNIZIONI DI UN ESPERTO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381600-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - AUSILIARI - COGNIZIONI DI UN ESPERTO - UTILIZZABILITA - CONDIZIONI.*

Dato l'ambito dei compiti attribuiti dalla legge al consulente tecnico e la possibilita, da parte sua, di ricorrere all'opera di collaboratori, non costituisce motivo di nullita della consulenza la circostanza che il consulente abbia attinto anche alle cognizioni di un esperto (nella specie, topografo), nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni. (V 496/76; (V 10/73, mass n 361757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)