Sez. 3, Sentenza n. 1063 del 17/02/1979 (Rv. 397262 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO - COPIE INFORMI ESIBITE DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO - COPIE INFORMI ESIBITE DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Sebbene a norma degli artt 2714 e 2715 cod civ - facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli Atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice del merito puo attribuire Rilevanza probatoria alle copie informi esibite dalle parti, quando riconosca, secondo una valutazione incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivata, che esse corrispondono all'originale. (Conf 1607/75, mass n 375198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)