Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 24/04/1975 (Rv. 375198 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO - COPIE INFORMI DI PARTE - CONDIZIONI - CORRISPONDENZA ALL'ORIGINALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO - COPIE INFORMI DI PARTE - CONDIZIONI - CORRISPONDENZA ALL'ORIGINALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Sebbene - ai sensi degli artt 2714 e 2715 cod civ - facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli Atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice puo attribuire Rilevanza probatoria alle copie informi, esibite dalle parti, quando riconosca che esse corrispondono all'originale. Tale valutazione e riservata al giudice del merito. (Conf 74/70, mass n 344751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)