diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 03/08/2005 (Rv. 584857 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Impugnazione per revocazione di sentenza di primo grado in pendenza dell'appello o del termine per appellare - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del giudizio di revocazione introdotto in pendenza dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584857-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

In tema di revocazione, l'art. 395 cod. proc. civ. prevede che possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, non anche le sentenze di primo grado appellabili, con la conseguenza che non è configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria o facoltativa del giudizio di revocazione promosso avverso una sentenza di primo grado in attesa dell'esito del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)