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Sez. 1, Sentenza n. 14359 del 21/12/1999 (Rv. 532410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Condizioni - Impugnazione per revocazione di sentenza di primo grado in pendenza dell'appello o del termine per appellare - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del giudizio di revocazione introdotto in pendenza dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre contro le sentenze pronunziate in primo grado è ammessa solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 citato; non è mai ammissibile, pertanto, la revocazione contro una sentenza di primo grado quando sia pendente l'appello, anche ove il proposto appello abbia un oggetto diverso da quello del giudizio di revocazione, giacché quest'ultimo attiene a vizi nella formazione della volontà del giudice che, per essere fatti valere, richiedono che tale volontà si sia definitivamente espressa, o per essersi completata la fase del riesame con la pronuncia della sentenza d'appello, o per essere scaduti i termini per proporre l'appello stesso, senza che, peraltro, sia configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria o facoltativa del giudizio di revocazione in attesa dell'esito del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)