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Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 13/01/2025 (Rv. 673637-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673637-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali,

ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)