Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 29/01/2008 (Rv. 601340 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - IN GENERE | Parere sulla richiesta di liquidazione del compenso a favore del professionista nominato legale della procedura in cause civili - Valore certificatorio dell'attività svolta - Esclusione - Accertamento, valutazione dell'entità e del risultato dell'opera svolta - Spettanza - Al giudice delegato - Provvedimento determinativo del compenso - Autonomia rispetto al parere del curatore - Sussistenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - IN GENERE
In tema di provvedimento con cui il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25 n. 7 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall'incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati; ne consegue l'insindacabilità, rispetto al predetto parere, sia del decreto del giudice delegato, sia, a maggior ragione, del provvedimento del tribunale fallimentare, adito dall'incaricato in sede di reclamo ex art. 26 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 30, Legge Falliment. art. 38, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)