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Sez. U, Sentenza n. 2039 del 25/07/1966 (Rv. 323983 - 01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA PA DELLA DANNOSITA O MENO DELLE OPERE O DELLE ATTIVITA INERENTI AL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DI PRETESE RELATIVE A TALE DANNOSITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - IPOTESI IN CUI E TALE - PRETESA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323983-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA PA DELLA DANNOSITA O MENO DELLE OPERE O DELLE ATTIVITA INERENTI AL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DI PRETESE RELATIVE A TALE DANNOSITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - IPOTESI IN CUI E TALE - PRETESA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento, previsto dal secondo comma dell'art. 2 del T.U. 24 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, consistente nel riconoscimento della dannosita delle opere da parte della +. A., e richiesto e si pone come condizione per l'Esercizio delle pretese relative in Sede giurisdizionale, ogni volta che venga in discussione la sussistenza, o meno, di un affievolimento della posizione soggettiva vantata dalla controparte, ma non e richiesto, ed anzi e inammissibile, quando la pretesa riguarda posizioni non suscettibili di affievolimento, quale e, in primo luogo, la pretesa di risarcimento dei danni per inosservanza dell'Obbligo generale di diligenza, ossia per attivita dannose imputabili a colpa della pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1904 num. 523 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)