Sez. U, Sentenza n. 2864 del 12/10/1971 (Rv. 354089 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - OPERE IDRAULICHE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELLA DANNOSITA DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER CARENZA DI CAUTELE NELLE OPERE IDRAULICHE - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PA - CARENZA DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - OPERE IDRAULICHE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DELLA DANNOSITA DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER CARENZA DI CAUTELE NELLE OPERE IDRAULICHE - MANCANZA DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PA - CARENZA DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il precetto, di cui al secondo comma dell'art 2 del tu sulle opere idrauliche, che subordina l'esperibilita dell'Azione risarcitoria all'accoglimento in Sede amministrativa delle contestazioni sollevate dagli interessati ed alla conseguente riespansione dell'affievolito diritto soggettivo, non puo trovare applicazione nell'ipotesi che la pretesa risarcitoria attenga a posizioni soggettive non affievolite perche pertinenti a soggetti non destinatari di statuizioni, provvedimenti od ordini emessi dalla pubblica amministrazione nell'Esercizio dei poteri di polizia idraulica. Pertanto, la Mancanza del provvedimento di riconoscimento di dannosita delle opere da parte della pa non importa la temporanea carenza di giurisdizione nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno che si assume patito a causa della mancata adozione da parte della pa delle normali cautele nell'esecuzione di opere idrauliche. (V 2039'66, mass n 323983).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1904 num. 523 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)