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Sez. 3, Sentenza n. 605 del 06/03/1971 (Rv. 350323 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350323-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il litisconsorzio necessario ricorre solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge, ovvero quando, per inscindibilita derivante da ragioni d'ordine sostanziale, oppure processuale, e necessario che al processo partecipino tutti i soggetti interessati al rapporto dedotto in giudizio, in quanto la sentenza pronunziata nei confronti di alcuni di essi e non di tutti sarebbe inutiliter data, cioe inidonea a conseguire un qualsivoglia risultato pratico. Questa situazione si verifica quando esiste un unico rapporto giuridico, inscindibilmente comune a piu persone, non quando si tratta di rapporti giuridici distinti, ancorche connessi per l'oggetto o per il titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)