Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 16/06/1972 (Rv. 358967 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDOMINIO EDILIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONDOMINIO EDILIZIO.*
Il litisconsorzio necessario si verifica non solo nei casi specificamente previsti dalla legge ma anche in quelli in cui la sentenza, resa nei confronti di alcune parti soltanto, e inutiliter data; e da escludersi invece nel caso in cui nel giudizio siano dedotti piu rapporti distinti ancorche connessi per il titolo o per l'oggetto, o nel caso in cui si chieda una sentenza dichiarativa o di accertamento di un Obbligo o di condanna od una prestazione. (nella specie la SC ha ritenuto che, nel caso di Azione diretta ad ottenere l'adempimento dell'Obbligo di non sopraelevare imposto a carico dei condomini dal regolamento condominiale, debba escludersi la necessita del litisconsorzio fra i condomini stessi, posto che le loro situazioni si presentano autonome e distinte, dovendo ciascuno di essi osservare il detto Obbligo e potendo ciascuno chiederne o non chiederne l'adempimento). (V 3545'71, mass n 355211; 605'71, mass n 350323).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)