Sez. 1, Sentenza n. 13083 del 03/03/1976 Ud. (dep. 09/12/1976) Rv. 134897 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE FRA ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA PER INCUSSO TIMORE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE FRA ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA PER INCUSSO TIMORE.*
I delitti di estorsione e truffa, pur avendo un elemento comune, e cioe la prestazione del consenso da parte del soggetto passivo viziata nel suo processo formativo, si distinguono tra di loro per un tipico elemento caratterizzante, costituito dal mezzo adoperato dall'agente per conseguire la prestazione del consenso viziato e, quindi, un ingiusto profitto a vantaggio proprio od altrui: la minaccia o la violenza nell'estorsione; l'uso di artifici o raggiri, con una falsa rappresentazione della realta, nella truffa. La distinzione tra le due figure criminose sussiste anche nella ipotesi di truffa aggravata per incusso timore ex art 640 cpv n 2 cod pen, giacche il timore di soggiacere ad un danno nella estorsione e cagionato dalla minaccia, mentre nella truffa aggravata rappresenta l'effetto di artifici o raggiri mediante i quali sia stato prospettato alla vittima un pericolo immaginario; nella prima inoltre il danno futuro e collegato alla volonta del colpevole, mentre nella seconda figura criminosa il danno futuro appare non collegato alla volonta del colpevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)