Sez. 5, Sentenza n. 4204 del 05/04/2000 (Rv. 535348 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dispositivo di commissione di secondo grado - Deposito entro l'1 aprile 1996 - Omesso deposito entro il 30 maggio 1996 della decisione corredata con la motivazione, le firme e le indicazioni di cui all'art. 37 del d.P.R. 636/72 - Conseguenze - Inesistenza della decisione - Conseguenze - Originario appello alla Commissione tributaria di secondo grado - Declaratoria di improcedibilità, effettuata dalla Commissione regionale - Impugnazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Annullamento da parte della corte di cassazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di contenzioso tributario, il deposito in segreteria, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, del solo dispositivo (sottoscritto dal presidente) della decisione di Commissione tributaria di primo o di secondo grado senza il successivo deposito della decisione corredata con la motivazione, le firme e le indicazioni di cui all'art. 37 del citato d.P.R. n. 636 del 1972, rende la decisione inesistente. Tale inesistenza, con riguardo a dispositivo di commissione di secondo grado depositato entro l'1 aprile 1996 (prima cioè della soppressione di essa e dell'insediamento della commissione regionale), resta inemendabile, quando si protragga oltre il 30 maggio 1996, ai sensi degli artt. 72 e 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come riformulati, da ultimo, dall'art. 12 primo comma e terzo comma del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 (convertito, con modificazioni, in legge 24 ottobre 1996 n. 556), e, non incidendo sulla validità ed operatività dell'appello, quale atto idoneo ad evitare il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado, esige l'esame dell'appello stesso da parte della commissione regionale, quale unico giudice all'uopo abilitato dopo la predetta scadenza. Pertanto il provvedimento con il quale la Commissione regionale dichiari improcedibile l'appello in conseguenza della già intervenuta pronuncia della commissione di secondo grado, così riscontrando il passaggio in giudicato della pronuncia della Commissione tributaria di primo grado, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per la sua consistenza decisoria su posizioni di diritto soggettivo e deve essere annullato per violazione dei principi su riportati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)