Sez. 5, Sentenza n. 6957 del 27/03/2006 (Rv. 588260 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ai sensi dell'art. 34 della legge n. 413 del 1991 - Dichiarazione integrativa - Determinazione della somma dovuta - Avvenuto deposito della decisione di primo grado - Deposito della motivazione - Necessità - Esclusione - Dispositivo - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 34 di detta legge, nella parte in cui determina la percentuale dell'imponibile che il presentatore della dichiarazione integrativa è tenuto a versare per ottenere il condono, prevede che, a misura del progredire del giudizio, l'imponibile dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'ufficio perdano progressivamente d'importanza, a vantaggio di quello risultante dalla decisione giudiziaria, ancorché non definitiva. Ne consegue che, ai fini dell'applicabilità delle percentuali previste dal comma ottavo dell'art. 34, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge fosse stato depositato anche il solo dispositivo della sentenza, il quale, nel sistema disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, pur non essendo sufficiente ad integrare la decisione in tutti i suoi elementi costitutivi, rappresentava l'atto di chiusura, conoscibile dalle parti, del procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale tributario, contenente la statuizione, non più modificabile dall'organo che l'aveva pronunciata, del maggior imponibile al quale doveva essere commisurata la somma dovuta dal contribuente a titolo di condono.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)