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Sez. L, Sentenza n. 6999 del 21/08/1987 (Rv. 455175 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE ESEMPLIFICAZIONI DI CATEGORIE, QUALIFICHE E GRADI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA COTONIERA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DI LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI DI RAMMENDATURA SU CAPO FINITO.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455175-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE ESEMPLIFICAZIONI DI CATEGORIE, QUALIFICHE E GRADI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA COTONIERA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DI LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI DI RAMMENDATURA SU CAPO FINITO.*

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, la normativa collettiva, ai fini di una esatta identificazione dei contenuti propri delle astratte declaratorie di categorie, qualifiche e gradi, va interpretata tenuto conto delle specifiche esemplificazioni. (nella specie la suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito il quale - interpretando il C.C.n.L. 17 dicembre 1979 per gli addetti all'industria cotoniera - aveva ritenuto che le mansioni di rammendatura su capo finito non costituisse circostanza di fatto idonea di per sè a giustificare lo inquadramento del lavoratore nel terzo livello, anziché nel meno elevato secondo livello, essendo invece necessario che nelle mansioni del lavoratore fossero identificabili interventi complessi, tali da implicare un periodo di addestramento o di pratica lavorativa). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)