Sez. L, Sentenza n. 15371 del 14/10/2003 (Rv. 567444 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Omissione della lettura - Nullità della sentenza - Deduzione o rilevazione in appello - Rimessione della causa al primo giudice - Divieto - Decisione della causa nel merito - Obbligatorietà.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione determina non l'inesistenza ma la nullità della sentenza medesima, vizio che si converte in motivo di gravame da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 dello stesso codice - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)