diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1615 del 16/02/1998 (Rv. 512659 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Omissione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512659-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

L'omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza, verificatasi nel primo grado del processo del lavoro in violazione del disposto del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità, neanche come motivo di nullità della sentenza d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)