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Sez. 1, Sentenza n. 925 del 07/03/1977 (Rv. 384540 - 01)

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - DELIBERA ASSEMBLEARE DI UNA ASSOCIAZIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO LETTERALE - SUPERABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384540-01

PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - DELIBERA ASSEMBLEARE DI UNA ASSOCIAZIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO LETTERALE - SUPERABILITA - CONDIZIONI.*

Nell'interpretare la delibera assembleare di un ente associativo (nella specie, associazione non riconosciuta), al giudice del merito e consentito di superare o di prescindere dalla lettera delle espressioni usate solo quando queste non siano di per se idonee ad evidenziare la volonta dell'assemblea, non anche, pertanto, nel caso in cui la delibera stessa abbia un contenuto ed un fine inequivoci, in quanto tipicamente ed espressamente previsti dalla legge (nella specie, scioglimento dell'ente), e rispetto ai quali rimane irrilevante, ed inopponibile nei rapporti esterni, ogni intenzione non esteriorizzata ed obiettivata nella lettera del verbale dell'assemblea. (V 1745/76, mass n 380515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)