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Sez. 3, Sentenza n. 1745 del 17/05/1976 (Rv. 380515 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - PRINCIPIO IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO - INSUSSISTENZA - RICORSO AI CRITERI LEGALI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380515-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - PRINCIPIO IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO - INSUSSISTENZA - RICORSO AI CRITERI LEGALI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE - CONDIZIONI.*

Il principio in claris non fit interpretatio non e accolto dal sistema dell'interpretazione del contratto previsto nel nostro ordinamento che, invece, attribuisce al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune volonta delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante indagini ulteriori. Cio comporta che il giudice intanto puo limitare la propria disamina al senso letterale delle parole in quanto, a suo giudizio, la comune volonta delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, mentre deve ricorrere ai criteri legali sussidiari d'interpretazione quando tali espressioni gli si presentino ambigue o, comunque, insufficienti per l'individuazione di quella volonta. (V 3082/73, mass n 366826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)