Sez. 3, Sentenza n. 12296 del 09/02/2005 Cc. (dep. 31/03/2005) Rv. 231039 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Patteggiamento 'allargatò - Effetti - Revoca della sospensione condizionale della pena - Legittimità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
Il giudice, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale applica una pena detentiva superiore ai due anni (c.d. patteggiamento allargato), può revocare la sospensione condizionale della pena, in precedenza concessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)