Sez. 2, Sentenza n. 1976 del 26/07/1967 (Rv. 328978 - 01)
TRASCRIZIONE - EFFETTI - CONOSCENZA DI FATTO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
TRASCRIZIONE - EFFETTI - CONOSCENZA DI FATTO DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
La trascrizione costituisce, per gli Atti che ad essa sono soggetti, una Forma di pubblicita, che, ai fini della opponibilita ai terzi dei diritti da essi nascenti, non ammette deroghe e non puo trovare un equipollente giuridico neppure nella conoscenza che il terzo ne abbia di fatto conseguita. (Conf. 1885-66, Cfr. 912-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)