Sez. 2, Sentenza n. 4508 del 14/07/1980 (Rv. 408364 - 01)
TRASCRIZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - CONTENUTO.*
TRASCRIZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - CONTENUTO.*
La trascrizione, la quale costituisce una Forma di pubblicita degli Atti al fine di rendere opponibili al terzo i diritti da essi nascenti, non ammette deroghe e non puo trovare equipollenti, ne nella conoscenza che il terzo abbia conseguito di fatto, ne nella circostanza che i patti risultino direttamente dal contenuto degli Atti. Pertanto, il terzo non e tenuto a compiere indagini sul contenuto del documento esibito per la trascrizione, ma deve essere posto in grado di rilevare dalla stessa nota trascritta quale sia la natura e il contenuto dell'atto reso pubblico e, quindi, trattandosi di servitu, quale ne sia la natura e quale sia il fondo servente su cui essa grava. (V 1976/67, mass n 328978 e 328979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)