Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/08/2001 (Rv. 548666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento in appello - Poteri - Domanda nuova - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il successore a titolo particolare, che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., intervenga nel processo in grado di appello, assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)