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Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/08/2001 (Rv. 548666 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento in appello - Poteri - Domanda nuova - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548666-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Il successore a titolo particolare, che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., intervenga nel processo in grado di appello, assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)