Sez. 2, Sentenza n. 10442 del 18/07/2002 (Rv. 555913 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento in appello - Ammissibilità - Legittimazione dell'interventore - Presupposti - Interesse ad agire - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è sempre legittimato ad intervenire nel processo, anche in appello, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ., purché ne sussistano i presupposti e cioè ogni qual volta la pronuncia giurisdizionale da emettersi nei confronti del dante causa possa incidere in senso positivo o negativo sul suo diritto (nella specie la S.C., enunciando il succitato principio, ha ritenuto inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare, acquirente della nuda proprietà, in quanto il procedimento, vertendo in tema di rilascio del bene, sul presupposto che esso fosse stato concesso in comodato precario, aveva natura obbligatoria e personale e, quindi, la relativa pronuncia non poteva incidere sull'appartenenza del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)