Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 26/04/1974 Ud. (dep. 05/02/1975) Rv. 129187 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - INFONDATEZZA DEL DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - INFONDATEZZA DEL DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per la sussistenza del reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non e necessario che il preteso diritto sia infondato, perche la legge non punisce l'Esercizio di un diritto vero od opinato, ma il modo antigiuridico con il quale viene esercitato. Ricorre, pertanto, tale ipotesi di reato non solo quando la pretesa sia tale da far credere all'agente in buona fede di poterla legittimamente realizzare(apparentia juris), ma anche nel caso in cui si voglia far valere un diritto realmente esistente sempre che l'arbitrio personale si sostituisca al potere giurisdizionale statale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)