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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28651 del 15/12/2020 (Rv. 660066 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione per pubblica utilità - Miniera - Valutazione ai fini dell’indennizzo - Classificazione agricola o edificatoria - Esclusione - Serio ristoro in relazione alle caratteristiche del bene - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660066-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'indennizzo per l'espropriazione delle miniere si sottrae alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli ed edificatori, dovendo essere determinato, attesa la peculiare natura produttiva di detti beni - i quali sono utilizzabili non per quel che si può su di essi costruire (aree edificabili) o dal loro soprassuolo trarre (aree agricole) -, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione dei medesimi e, quindi, sulla base del riferimento ai proventi che l'espropriato sarebbe stato in grado di ricavare per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva qualora il bene non gli fosse stato espropriato, oppure ragguagliato alle capacità estrattive dell'area e, quindi, al reddito prodotto e producibile per tutto il tempo della prevista utilizzazione del materiale, sino all'estinzione del giacimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui ha confermato che alla società espropriata, proprietaria del suolo sovrastante, non dovesse essere riconosciuto un indennizzo per la perdita della possibilità di sfruttare un pozzo minerario, perché la società non era la titolare della concessione per l'esercizio dell'attività mineraria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)