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Sez. 1, Sentenza n. 16983 del 25/07/2006 (Rv. 591952 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Miniera - Valutazione ai fini dell'indennizzo - Classificazione agricola o edificatoria - Esclusione - Serio ristoro in relazione alle caratteristiche del bene - Necessità - Pertinenza mineraria - Criterio indennitario della cosa principale - Applicabilità - Esclusione - Espropriazione parziale - Regole relative - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591952-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'indennizzo per l'espropriazione delle miniere, da considerare entità fruibili direttamente in termini di appropriazione materiale e non reversibile né rinnovabile, ovvero in un contesto di utilizzazione e consumo che sfugge alla logica che, nell'ottica dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, presiede alla valutazione delle aree, si sottrae alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli e suoli edificatori, onde va determinato in modo da apprestare un serio ristoro per l'ablazione di tali beni e, quindi, sulla base del razionale riferimento ai proventi che l'espropriato sarebbe stato in grado di ricavare, in una libera contrattazione, per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva. Tale principio non opera, per converso, quando l'espropriazione abbia ad oggetto una "pertinenza mineraria", priva di per sé di capacità estrattiva (nella specie, un'area adibita al deposito temporaneo dei materiali escavati), la quale, al pari di ogni altra pertinenza, mantenendo la propria individualità fisica e giuridica, va indennizzata, non in base al criterio fondato sulla peculiare natura della cosa principale (la miniera), ma in ragione delle caratteristiche sue proprie e della disciplina che ad esse inerisce, e quindi con riguardo ai criteri dettati dai primi due commi del citato art. 5-bis o dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a seconda che l'area risulti edificabile o non edificabile; né, d'altra parte, l'espropriazione di cui trattasi è suscettiva di venir ricondotta nell'ambito delle regole dettate dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a proposito dell'espropriazione parziale, per le quali l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua, dal momento che il criterio di stima "differenziale" di cui al citato art. 40 si palesa inapplicabile quante volte, come nella specie, la parte restante (la miniera) e l'area espropriata (il piazzale dei minerali) debbano venire apprezzate secondo parametri inconciliabili.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 23, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)