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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 16/05/1962 (Rv. 251822 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - PROMESSA DI VENDITA, STIPULATA CON PROPRIETARIO CHE ABBIA GIA PROMESSO AD ALTRO PROMISSARIO DI VENDERGLI LA COSA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO DA PARTE DEL SECONDO PROMISSARIO IN BUONA FEDE ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL COMPROMESSO - MANCANZA DI SCIENTIA FRAUDIS - INFONDATEZZA DELL'AZIONE REVOCATORIA.*
Stato
decisa il 1962-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251822-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - CONSILIUM FRAUDIS - PROMESSA DI VENDITA, STIPULATA CON PROPRIETARIO CHE ABBIA GIA PROMESSO AD ALTRO PROMISSARIO DI VENDERGLI LA COSA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO DA PARTE DEL SECONDO PROMISSARIO IN BUONA FEDE ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL COMPROMESSO - MANCANZA DI SCIENTIA FRAUDIS - INFONDATEZZA DELL'AZIONE REVOCATORIA.*

Al promissario di un bene, che abbia, in buona fede, stipulato il compromesso di vendita col proprietario, ignorando l'esistenza di un precedente promissario dello stesso bene, non e imputabile, di consilium fraudis, nella successiva conclusione del definitivo contratto di trasferimento della res, pur essendo, prima di quest'ultimo contratto, venuto a conoscenza dell'originario preliminare di vendita, intercorso tra il dominus ed il precedente promissario. E cio perche la stipulazione del negozio definitivo non e che l'esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo, validamente posto in essere sine fraude, alla quale il secondo promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi. Sicche, difettando la scientia fraudis del secondo promissario, nell'acquisto del bene promessogli, e infondata l'Azione pauliana del primo promissario, intesa ad ottenere la revoca, per frode, della convenzione traslativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)