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Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008 (Rv. 605252 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Alienazione a terzi di un bene già promesso in vendita - Revocabilità da parte del promittente venditore - Finalità dell'azione revocatoria - Acquisto dell'immobile - Esclusione - Garanzia per il risarcimento del danno da inadempimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605252-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

Il promissario acquirente di un bene immobile può proporre l'azione revocatoria nei confronti del promittente venditore, ove quest'ultimo, prima della stipula del contratto definitivo, si spogli della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre. In tal caso, tuttavia, l'azione revocatoria non può avere per effetto di far acquistare all'attore la proprietà dell'immobile, come una sorta di risarcimento in forma specifica, ma solo la più limitata finalità di garantirgli il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del promittente venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)